Fringe benefit. Facciamo chiarezza

Per fringe benefit si intende una voce addizionale alla retribuzione del dipendente, corrisposta dall’azienda sotto forma di bene o di servizio. Una voce che figura ogni mese in busta paga, perché rientra nella cosiddetta categoria dei compensi in natura.
Quali sono i fringe benefit più diffusi? Il telefono aziendale, il pc aziendale, i buoni pasto e, ovviamente, l’auto aziendale a uso promiscuo, ovvero utilizzata sia per ragioni lavorative sia nel tempo libero. La stessa impresa decide quali e quanti dipendenti hanno diritto ad un determinato benefit. Proprio perché si tratta di un benefit, questa voce addizionale della retribuzione comporta una tassazione, che può essere più o meno onerosa per il driver aziendale. 

Se fino al 2019 la percentuale di tassazione era uguale per tutte le vetture, adesso si differenzia a seconda delle emissioni delle auto (dal primo gennaio 2021 le emissioni valide sono quelle che seguono il ciclo WLTP). Questo aspetto comporta un cambiamento molto importante nelle modalità di calcolo. 

Gli ultimi anni a confronto

Fringe benefit 2019
La percentuale di tassazione era del 30% per tutte le vetture.

Fringe benefit 2020
Dal primo luglio 2020, la tassazione si divide in quattro fasce:
- per le auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km: 25%
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km: 30%,
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km: 40%,
- per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km: 50%.

Fringe benefit 2021
Altre modifiche sono scattate dal 2021:
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km si passa al 50%,
- per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km si passa al 60%. 


Quali veicoli devono rispettare la nuova normativa?
È importante sottolineare che la nuova normativa, entrata in vigore dal primo luglio scorso, non riguarda tutti i veicoli, ma solo:

- i veicoli di “nuova immatricolazione” in uso promiscuo;
- i veicoli in uso promiscuo contrattualizzati a decorrere dal primo luglio 2020.

Un punto, quest’ultimo, che di fatto ha creato un vuoto normativo e forti incertezze. 


Come calcolare il fringe benefit dei veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati al dipendente dopo il 1° luglio?
 
L’Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente in merito, precisando che nei “casi in cui il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”. In altre parole, il benefit del veicolo dovrà essere calcolato “per la sola parte riferibile all’uso privato, scorporando quindi dal valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”. 

Una modalità di calcolo che comporta un notevole rischio di pareri e comportamenti difformi, con successivo inevitabile contenzioso, oltre ad un consistente aggravio di lavoro per il Fleet Manager. La soluzione, stando alle ultime indicazioni, potrebbe essere trovata sottraendo dal cosiddetto “valore normale”, per esempio il canone di noleggio a carico del datore di lavoro, il valore dei costi chilometrici percorsi dal dipendente nell’interesse dell’azienda, calcolabili oggettivamente in base alle tabelle dell’ACI. 


Come fare il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali
Il benefit auto aziendale ha natura forfettaria e quindi non è collegato ai km percorsi dal dipendente (per intenderci, la tassazione è uguale per chi fa 20.000 km l’anno e chi ne fa 40.000) e nemmeno agli eventuali costi a carico del dipendente stesso (carburante, pneumatici, manutenzione, assicurazione RCA, bollo).
Il fringe benefit è stabilito su base annuale, ma deve essere esposto nel cedolino e assoggettato a tassazione mese per mese.

Come si calcola? Due sono gli elementi da tener presente (stabiliti dall’art.51, comma 4 del Tuir): 

- il costo chilometrico di esercizio del veicolo in questione, che viene desunto dalle tabelle nazionali dell’ACI*, elaborate ogni anno entro il 30 novembre;

- il chilometraggio standard stabilito dalla normativa, che per tutti i dipendenti è 15.000 km.

Per scoprire il valore del fringe benefit annuale, occorre moltiplicare il costo chilometrico dell’auto e i 15.000 km di percorrenza standard, e poi calcolare sul risultato la percentuale di imponibile corrispondente alla mia auto (diversa, come abbiamo detto, a seconda delle fasce di emissione). 

Il caso è diverso, invece, se il datore di lavoro, come succede in molte realtà, addebita già al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo dell’auto aziendale. Ovviamente qui, per stabilire correttamente il benefit imponibile, devo sottrarre alla tariffa di tassazione il corrispettivo richiesto, Iva inclusa.

*Le tabelle nazionali dell’ACI vengono elaborate dall’Automobile Club Italia e dall’Agenzia delle Entrate. Vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a cadenza annuale e, come detto, costituiscono il riferimento necessario per il calcolo del fringe benefit e si dividono a seconda delle alimentazioni.

Richiedi maggiori informazioni

Come vuoi essere ricontattato?